L’agevolazione riguarda gli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, ed è riconosciuta solo per interventi sull’ intera struttura del palazzo. Nella norma richiamata dal decreto sono ammessi alla detrazione gli immobili di qualunque catcatastale, compresi, dunque, quelli a destinazione commerciale e produttiva.
La riduzione del rischio
La detrazione maggiorata al 110% è riconosciuta per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti.
In questi casi è necessaria una relazione asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. In particolare:
il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato;
il direttore dei lavori, al termine dell’intervento, deve attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
Inoltre le disposizioni prevedono che i professionisti incaricati debbano attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il superbonus in ogni caso non si applica per il consolidamento di edifici che ricadono al di fuori delle zone a rischio sismico 1,2,3.
Le polizze catastrofali
In caso di cessione del sismabonus maggiorato al 110 per cento è prevista la possibilità di rivolgersi alle società di assicurazione che emettono polizze cosiddette “catastrofali”, ossia le polizze che permettono di assicurare la casa quanto in essa contenuto, per i danni che potrebbe subire in caso di eventi causati da catastrofi naturali quali terremoto, alluvione, inondazioni. Per queste polizze è riconosciuta la detrazione del 19% sul premio pagato. Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione sul premio pagato passa al 90 per cento.
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