"Cappotto" e nuovo "impianto di riscaldamento negli edifici condominiali" danno diritto al superbonus anche per tutti gli interventi di risparmio energetico.
Ad oggi resta il dubbio se questa possibilità riguarda solo gli edifici condominiali o anche gli interventi realizzati dai singoli proprietari nei loro appartamenti.
Per espressa indicazione della legge, la lista degli Interventi è quella contenuta nell'art. 14 del dl 63/2013.
Spese e detrazioni
Per quel che riguarda i singoli lavori ammessi al superbonus, se effettuati insieme al cappotto o alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento, si tratta di:
- Sostituzione serramenti e infissi
- Sostituzione caldaie a gas con:
caldaie a condensazione di classe A;
caldaie a biomassacaldaie
- Installazione schermature solari
- Sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di:
caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
pompe di calore ad alta efficienza;
impianti geotermici a bassa entalpia.
- Sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore
- Pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Interventi sull’involucro degli edifici Interventi
- Riqualificazione globale dell'edificio
- Micro-cogeneratori
- Building Automation
Infissi, porte e finestre
La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti in grado di assicurazione un miglioramento rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati. L'intervento del presentare le seguenti caratteristiche:
1) sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti;
2) riguardare stanze o vani riscaldato e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
3) assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.
Quest'ultima dichiarazione può essere attestata dal produttore.
NB L'agevolazione riconosciuta solo nel caso in cui l'intervento abbia l'obbiettivo di proteggere un vano riscaldato dalla temperatura esterna. In questo ambito non è ammesso l'ecobonus per la sostituzione degli infissi del box auto in quanto il locale non è riscaldato. È invece possibile usufruire della detrazione del 50% per ristrutturazione in tutti i casi in cui il box auto è accatastato come pertinenza. Lo stesso per la sostituzione degli infissi di soffitte e cantine.
Per quel che riguarda il dettaglio delle spese ammesse, la detrazione è riconosciuta per:
fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);
fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;
integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
In riferimento agli elementi a vetro caso ai fini della valutazione del valore della trasmittanza, l'ENEA ha precisato che si può considerare anche l’apporto degli elementi oscuranti.
Caldaie e stufe
Per gli interventi sugli impianti di riscaldamento l'agevolazione è riconosciuta per diverse tipologie di caldaie, e a seconda di queste varia anche l'ammontare della detrazione. L'agevolazione infatti è prevista in misura pari a:
- 50% in caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:
caldaie a condensazione di classe A (efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%) dotate di termostato;
caldaie a biomasse.
- 65% in caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:
1) caldaie a condensazione almeno di classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
2) generatori d'aria calda a condensazione.
Nel caso delle caldaie a biomasse la detrazione è riconosciuta non solo a fronte della sostituzione di un preesistente impianto di riscaldamento, ma anche in caso di nuova installazione in edifici sprovvisti. Non è ammessa, però, l'agevolazione per singola stufa ma l'intervento deve configurarsi come la realizzazione di un vero e proprio impianto di riscaldamento, come definito nel punto 14 dell’allegato A al d.lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
In base a queste norme apparecchi quali: stufe, caminetti, e apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, sono assimilati agli impianti termici solo quando la somma delle potenze nominali del focolare risulta uguale o maggiore di 15 kW e deve trattarsi in ogni caso di apparecchi fissi.
Per le stufe e le caldaie a biomasse c'è l'obbligo di rispettare specifici requisiti, ossia:
Inoltre il generatore deve rispettar le seguenti prescrizioni:
rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85 per cento (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. 28/2011);
conformità alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012;
rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia ambientale;
conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.
Oltre alla scheda con la descrizione dell'intervento eseguito eseguito occorre conservare ed esibire in caso di controlli:
1) per caldaie e pompe di calore:
certificazione del produttore o fornitore delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti;
2) per le stufe a biomasse:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto all'Albo, contenente i requisiti tecnici; oppure la dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Boiler a pompa di calore
L'ecobonus al 65% è riconosciuto anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore. L’ENEA, in assenza di specifici requisiti di legge relativamente alla tipologia di questi impianti ha consultato in proposito il Ministero dello sviluppo economico. Sulla base delle indicazioni ottenute la detrazione è ammessa nel caso del rispetto dei requisiti previsti dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.lgs.28/2011, ossia un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147.
Schermature solari
Agevolazione riconosciuta anche per l’installazione di schermature solari, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche. Si deve trattare, infatti, di prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento. Debbono quindi riportare una delle seguenti classificazioni:
UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la siurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione
UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;
UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.
Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile. Si tratta quindi sostanzialmente di prodotti che favoriscono il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori.
Le tipologie di chiusure per le quali è applicabile l'agevolazione sono le seguenti:
1) tende da sole a telo avvolgibile;
2) tende a rullo;
3) tende a lamelle orientabili (veneziane);
4) tende frangisole.
Fanno parte della stessa categoria anche le coperture tessili per gazebo.
La detrazione è riconosciuta anche per le tipologie di schermature solari nelle quali sono integrate le zanzariere, che per questo debbono avere il relativo valore Gtot (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501.
In concreto, come chiarito dall’ENEA, per essere ammesse all’agevolazione le schermature:
1) devono essere a protezione di una superficie vetrata;
2) devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
3) possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
4) possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
5) devono essere mobili;
6) devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo.
Nell'ambito di questi prodotti l'ENEA ha chiarito che per le chiusure oscuranti di singole vetrate (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti. Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.
Pannelli solari
Per quel che riguarda invece i pannelli solari per la produzione di acqua calda, occorre rispettare regole specifiche in relazione alla tipologia di impianto. In particolare:
i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
devono possedere anche la certificazione solar keymark;
i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;
l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti.
In ogni caso i pannelli solari per la produzione di acqua calda sono agevolabili anche se installati ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente.
È ammessa la detrazione anche nel caso di pannelli solari autocostruiti. Chi fa da sé, però, deve presentare l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione, al posto delle certificazioni di conformità e della messa a norma.
Coibentazione pareti, tetti e pavimenti
Sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza Termicau (w/m2 K) riportati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
fornitura e posa in opera di materiale coibente;
fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
opere provvisionali e accessorie.
Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane di 60.000 euro.
In ogni caso il rifacimento del pavimento fruisce dell’ecobonus quando rientra tra le strutture opache orizzontali che contribuiscono al risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti. Si deve, quindi, trattare di pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, ossia contro terra.
Invece in caso si sostituzione del pavimento dopo l'installazione di un impianto radiante da terra escluse dal beneficio le spese sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall’intervento di riqualificazione.
Dispositivi per il controllo a distanza
Per i singoli immobili è confermata anche per il 2020 la possibilità di avere lo sconto fiscale per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione. L’agevolazione riguarda acquisto e posa in opera. Perché la detrazione sia ammessa, però, i dispositivi devono rispettare le specifiche caratteristiche imposte dalla legge, ossia:
mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Come chiarito dall’ENEA, per essere detraibile l’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.
Sono ammesse anche la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici. Non può invece usufruire dell’ecobonus l’acquisto di dispositivi per interagire da remoto come ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer.
Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia indipendentemente, sia in abbinamento con gli interventi di riqualificazione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti che regolano gli incentivi per la riqualificazione energetica.
Per tutti gli interventi appena visti è riconosciuta la possibilità di cessione del credito anche nel caso in cui non si possa accedere al superbonus.
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