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Immagine del redattoreRedazione Ekobonus

Gli Interventi - LA COIBENTAZIONE

Il cappotto termico è l'intervento “punto di riferimento trainante” per il superbonus al 110%. Quando viene realizzato sull'intero immobile, infatti, è possibile usufruire dell'agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti. Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme l'intervento è però decisamente impegnativo.



Regole generali

Gli interventi di isolamento termico superagevolati sono infatti quelli che riguardano le superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. Si tratta, in pratica degli interventi condominiali per i quali in precedenza era prevista la detrazione al 75%. Invariato l'importo massimo di spesa pari a 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Non c'è differenza in questo caso in relazione alla destinazione catastale delle unità immobiliari.

In generale, come chiarito dall'ENEA nelle linee guida ai lavori che anno diritto all'ecobonus, l’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, e i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010.


Elementi edilizi

Nel presente paragrafo si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.


Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione


Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione


Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno soggette a riqualificazione


Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione


1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell’effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensive dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.


Tabella 5- Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.


Attenzione ai materiali

Per poter accedere al beneficio, però, le norme stabiliscono che i materiali isolanti da utilizzare rispettino i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

In base ai CAM l'edificio non è più analizzato esclusivamente sul piano del consumo energetico ma si guarda all'intero ciclo di vita dei materiali utilizzati.

Per quel che riguarda i requisiti energetici I CAM applicabili prevedono che in caso di ristrutturazioni importanti di I livello (vale a dire quelle che interessano oltre il 25% e sono quindi agevolate dal superbonus) occorre rispettare le verifiche richieste nell' allegato 1 par.3.3 punto 2 lett. b) del D.M. 26 giugno 2015, anticipando di fatto i valori previsti a partire dal 2021.

Requisiti

1) In osservanza di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, di cui al paragrafo 1.3, e di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a), i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.

2) Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla:


1) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2anno, e delle efficienze, calcolate nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3, del presente decreto, conformemente al seguente elenco e a quanto previsto al decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo:

Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica


2) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):

i. il parametro H’T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10, dell’Appendice A;

ii. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici;

iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle per i corrispondenti anni di vigenza. Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l’anno di inizio della loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi:

- I fase - contrassegnata dall’indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici;

- II fase - contrassegnata dall’indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l- l-septies, del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici;

iv. le efficienze ηH, ηW e ηC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento ( ηH,limite, ηW,limite, e ηC,limite), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8


3) Ai fini della verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all’indice EPgl,tot,limite di cui al punto iii. della precedente lettera b), calcolato per il corrispondente anno di vigenza, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente decreto, determina entrambi i predetti indici di prestazione con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), di questo Allegato.


4) Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:


a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;


b) esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2:

i. almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

- che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 29 dell’allegato A, del decreto legislativo, sia superiore a 230 kg/m2;

- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,10 W/m2K;

ii. la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,18 W/m2K;


c) qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui alla lettera b), con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le citate disposizioni .


5) A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, questo ultimo limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati.


6) Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente decreto, con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.


7) Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio, necessaria per la redazione dell’attestato di prestazione, si utilizza l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, EPgl,nren, e calcolato nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui di cui al Capitolo 1, all’articolo 3 del presente decreto e degli ulteriori metodi di calcolo previsti al decreto di cui al comma 12 dell’articolo 6, del decreto legislativo. Inoltre, il citato decreto, di cui al comma 12 dell’articolo 6, del decreto legislativo, definisce:

a) la scala delle classi di efficienza energetica in relazione al valore di EPgl,nren,rif,standard, calcolato per l'edificio di riferimento, come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo;

b) le "tecnologie impiantistiche standard" di cui è dotato il medesimo edificio di riferimento.


8) Gli indici di prestazione e i parametri di cui al presente paragrafo, ove ne sia previsto il calcolo, sono determinati con i medesimi metodi di calcolo sia per l’edificio oggetto della verifica progettuale che per l’edificio di riferimento.


In particolare per le varie voci:

  • Approvvigionamento energetico - il DM richiede di soddisfare il fabbisogno energetico dell'edificio con una copertura percentuale da fonti rinnovabili maggiorata di un ulteriore 10% rispetto ai valori presenti nell'allegato 3 del d.lgs. 28/2011;

  • Dispositivi di protezione solare – le parti trasparenti con esposizione da Sud- Sud Est a Sud-Sud Ovest debbono essere dotate di un sistema di schermatura e/o di ombreggiamento, in modo da raggiungere una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore (UNI EN 14501:2006).

È possibile soddisfare questo requisito anche attraverso le sole specifiche caratteristiche della componente vetrata (ad esempio i vetri selettivi e a controllo solare).

Comfort termo-igrometrico - al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termo-igrometrico bisogna garantire la conformità ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788 ai sensi del D.M. 26 giugno 2015, considerando anche i ponti termici.

Specifiche tecniche dei componenti edilizi - almeno il 50% in peso dei componenti edilizi, escludendo gli impianti, deve poter essere sottoposto a fine vita a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali. Inoltre il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati; di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Il D.M. specifica anche il contenuto minimo di materiale riciclato che ciascun componente edilizio deve possedere calcolato in percentuale sul peso del prodotto. Le percentuali minime sono variabili a seconda della categoria a cui appartiene il componente edilizio.

È necessaria l'attestazione del rispetto dei requisiti utilizzati da parte del progettista. In sostanza i progettisti sono chiamati, oltre che ad inserire le prescrizioni prestazionali sui materiali, anche a redigere una relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal CAM in questo caso in materia di risparmio energetico.

Richieste inoltre le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, la marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).


Spese ammissibili

Quanto al dettaglio delle spese ammissibili all'ecobonus per gli interventi di coibentazione degli edifici, l'ENEA fa riferimento a quelle indicate dall'art.3 del decreto 19/02/2007 (“decreto edifici”), ossia alle spese relative a:

• fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;

• fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

• opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ponteggi ecc.);

• prestazioni professionali quali progettazione, direzione dei lavori etc.;

• spese per oneri amministrativi;

• produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’A.P.E.

In ogni caso l'intervento dovrà rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto indicato dal comma 3-ter dell'art. 14 del dl 63/2013, decreto che avrebbe dovuto indicare i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni e soprattutto i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il decreto, mai varato, è ancora allo stato di bozza ma sarà varato entro la fine di giugno, ossia prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. L'obbiettivo del governo, infatti, è quello di evitare che il costo dei lavori possa essere gonfiato proprio alla luce del superbonus.

Prevista quindi la relazione tecnica del progettista o dei progettisti, che nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, e attestare la congruità delle spese.


L'asseverazione

Inoltre ai fine dell'agevolazione è necessaria l'asseverazione dell'intervento redatta da un tecnico abilitato che deve contenere le seguenti informazioni:

che deve contenere le seguenti informazioni:


✓ la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

✓ i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;

✓ i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;

✓ la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;

✓ i valori di gtot delle schermature solari, se installate;

✓ la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione dell'intervento la riduzione di almeno due classi energetiche.


Il decreto consente però, nel caso in cui questo obbiettivo sia irraggiungibile, riconosce il superbonus a fronte del raggiungimento della classe energetica più elevata, attestando con l'A.P.E. la prestazione energetica dell'edificio prima e dopo i lavori.


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