Superbonus anche per i pannelli fotovoltacici, purché l'installazione sia collegata alla coibentazione, alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento o al consolidamento antisismico. Condizione essenziale è poi la cessione al GSE dell'energia non utilizzata in loco.
Solo interventi su edifici che godono del superbonus
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il superbonus al 110%è riconosciuto su una spesa massima di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. L'agevolazione al 110 per cento è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
È necessario, però, che l'intervento sia realizzato su edifici sui quali sono stati effettuati gli interventi di coibentazione, oppure sugli edifici per i quali sono state attivate le procedure per il sismabonus. Al di là di questi casi la detrazione maggiorata non è ammessa.
No alla cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione maggiorata, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Inoltre il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi effettuati su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia quali in particolare demolizione e ricostruzione, in caso di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione urbanistica.
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