Come stabilito dal comma 9 dell'art 119 del Decreto Legge Rilancio, il superbonus è riconosciuto esclusivamente a:
- condomini;
- persone fisiche che non agiscono non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, per tutti gli immobili, indifferentemente se prima o seconda casa, in condominio;
- IACP;
- cooperative a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili assegnati ai soci.
Il comma 10 precisa poi che nel caso di immobili unifamiliari la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono ad immobili destinati a seconda casa, o comunque diversi dall'abitazione principale.
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