Il comma 2 dell' art 119 del Decreto Legge Rilancio stabilisce che l’agevolazione si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 del suddetto Decreto.
Il comma 3 del suddetto Decreto
indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell’agevolazione, prevedendo uno standard molto elevato. I nuovi requisiti minimi saranno varati prima di luglio, e gli interventi dovranno assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Inoltre per la coibentazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per le costruzioni, sia per quel che riguarda l'efficienza energetica che per la possibilità di riciclo dei materiali stessi.
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